1. Sulla base delle risorse disponibili e tenendo conto dei dati raccolti ai sensi dell'articolo 3, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge sono ridefiniti, a cura degli enti competenti, i piani e i programmi di intervento in materia di edilizia scolastica previsti dalla normativa vigente in materia. Nella ridefinizione dei piani e dei programmi è assicurata la completa messa in sicurezza degli edifici scolastici, con riferimento alle priorità individuate all'articolo 2, entro un termine massimo di tre anni. I nuovi piani e programmi devono contenere l'indicazione analitica degli interventi e delle scadenze previste per il loro completamento.
2. Le decisioni di spesa in materia di edilizia scolastica devono essere accompagnate obbligatoriamente da una analisi costi-benefìci