Art. 4.
(Programmi di intervento nelle istituzioni scolastiche).

      1. Sulla base delle risorse disponibili e tenendo conto dei dati raccolti ai sensi dell'articolo 3, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge sono ridefiniti, a cura degli enti competenti, i piani e i programmi di intervento in materia di edilizia scolastica previsti dalla normativa vigente in materia. Nella ridefinizione dei piani e dei programmi è assicurata la completa messa in sicurezza degli edifici scolastici, con riferimento alle priorità individuate all'articolo 2, entro un termine massimo di tre anni. I nuovi piani e programmi devono contenere l'indicazione analitica degli interventi e delle scadenze previste per il loro completamento.
      2. Le decisioni di spesa in materia di edilizia scolastica devono essere accompagnate obbligatoriamente da una analisi costi-benefìci

 

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che tenga conto anche delle informazioni raccolte ai sensi dell'articolo 3.
      3. In caso di mancata ridefinizione dei piani e dei programmi di intervento da parte degli enti competenti entro il termine previsto dal comma 1, la regione provvede a redigere un piano di interventi sostitutivo con priorità per gli interventi che risultano necessari alla luce delle esigenze emerse nel censimento di cui all'articolo 3, comma 1, e per gli interventi predisposti, d'intesa con i comuni interessati, concernenti aree comprensoriali intercomunali, al fine di rendere gli interventi sostenibili e compatibili con lo stato della finanza pubblica.